Provvedimenti organi di indirizzo politico

L'articolo 23 del d.lgs 33/2013 stabilisce che:                            

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:                                                                       

● scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;                            

● accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241


Affidamento lavori, servizi e forniture


 
Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

 

 

 

Mandato

 

 

 

 

 

  

 

BACHECA CERCO/OFFRO

 

 

FORMAZIONE

 

 

 

 

LINK
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